Art.1 – Denominazione
É costituita fra i detti comparenti, come in effetti con la presente scrittura costituiscono, un’Associazione a carattere nazionale denominata “Consiglio Unitario Musicoterapisti Italiani per la Professione sociosanitaria – CUM-SANITA’”, che persegue la tutela dei professionisti denominati Musicoterapisti Clinici, che utilizzano tecniche e strategie centrate sul suono e la musica nel settore educativo, preventivo e riabilitativo attraverso interventi coordinati all’interno di équipe multidisciplinari e che abbiano conseguito l’attestato di musicoterapisti e/o esperienza lavorativa pluriennale e certificabile o che comunque sottoscrivano una dichiarazione attestante l’intento di completare la formazione.
Art.2 – Sede
L’Associazione “Consiglio Unitario Musicoterapisti Italiani per la Professione sociosanitaria – CUM-SANITA’”,di seguito denominata Associazione, ha la propria sede legale in via Epitaffio, 100 80014 Giugliano in Campania – Napoli, presso Stefania Fusco, e sedi succursali :
–presso il Centro di Riabilitazione S.Vincenzo, Via Aspirante Cante 16 80010 Villaricca, Napoli
–presso Giovanna Berna, via V. Bellini, 20 27029 Vigevano – Pavia.
L’Assemblea ordinaria potrà decidere, a maggioranza qualificata di 2/3, lo spostamento della sede legale in altro luogo.
Il trasferimento della sede legale, così come delle sedi succursali, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
L’Associazione potrà istituire uffici e sedi in altre località d’Italia ed all’estero.
Art.3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Art. 4 – Finalità
L’Associazione non persegue fini di lucro è apartitica, aconfessionale, indipendente e sostiene la difesa dei diritti civili, della pace, della cooperazione tra i popoli contro ogni forma di emarginazione, razzismo e coercizione dei più deboli.
L’Associazione viene costituita al fine di:
L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà:
Art. 5 – Associati
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, che abbiano conseguito l’attestato di musicoterapisti e/o esperienza lavorativa pluriennale e certificabile o che comunque sottoscrivano una dichiarazione attestante l’intento di completare la formazione, e le persone giuridiche, sia di diritto pubblico che privato, che condividano i contenuti dello Statuto, si impegnino alla realizzazione delle finalità istituzionali e contribuiscano al finanziamento dell’Associazione e che non siano iscritti/e ad altre associazioni professionali di musicoterapisti.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri.
Gli Associati si distinguono in:
Gli Associati onorari non possono essere eletti alle cariche sociali, sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.
Gli Associati non in regola con il versamento del contributo annuale non potranno esercitare i diritti sociali.
Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
L’ammissione ad Associato è subordinata all’accoglimento della domanda dell’aspirante Associato da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Il Consiglio Direttivo può disporre di realizzare colloqui con i candidati finalizzati per verificare l’adesione allo statuto.
Gli Associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
Tutti gli Associati (fondatori ed ordinari) hanno diritto di:
Gli Associati potranno formare gruppi o associazioni a livello regionale anche dotandosi di un regolamento interno che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e comunque essere conforme al presente Statuto.
Art. 6 – Contributo Associativo
Annualmente il Consiglio Direttivo Nazionale fissa il contributo associativo per gli Associati.
Art. 7 – Decadenza degli Associati
La qualifica di Associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
Le dimissioni da Associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale.
L’espulsione è prevista quando l’Associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e/o di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera od e-mail all’Associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l’Associato interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea dell’Associazione nella prima riunione ordinaria.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione
Il decesso dell’Associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Art. 8 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
Le cariche sociali sono gratuite.
Art. 9 – Assemblea degli Associati
L’Assemblea degli Associati (di seguito denominata Assemblea) è l’organo sovrano dell’Associazione e costituisce la sua base democratica.
L’Assemblea è costituita da tuttigli Associati in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.
L’Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie dal Presidente e potrà tenersi anche in luogo diverso dalla sede, purché in Italia.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione in particolare del rendiconto economico- finanziario consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso. La convocazione dell’Assemblea straordinaria, oltre che dal presidente , potrà essere richiesta con apposita comunicazione sottoscritta da almeno 1/5 degli Associati aventi diritto al voto che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata agli Associati almeno quindici giorni prima della data di convocazione mediante invio e-mail e/o lettera cartacea e/o fax e/o raccomandata e/o sms e/o pubblicazione dell’avviso home page del sito web dell’Associazione e/o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e/o mediante qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo. L’avviso deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, in sua assenza, l’assemblea stessa a maggioranza semplice nomina un Presidente per l’Assemblea tra gli Associati presenti e, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto o imposte inderogabilmente dalla legge, saranno valide, in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) degli Associati. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; per il rinnovo delle cariche è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario che procede alla verbalizzazione delle deliberazioni. Le votazioni sono indette dal Presidente dell’Assemblea Associato. È previsto un numero massimo di una delega per ogni Associato. Dello svolgimento e delle decisioni dell’Assemblea deve essere redatto processo verbale approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
I verbali saranno raccolti e conservati in apposito Libro.
Spetta all’Assemblea degli Associati di:
Art. 10 – Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito denominato Consiglio Direttivo) è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea ogni quattro anni. Esso è composto da un minimo di tre membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea degli Associati; esso rimarrà comunque in carica fino all’elezione del nuovo consiglio.
All’interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto e/o e-mail e/o avviso telefonico e/o sms e/o ogni altro strumento idoneo a tal fine, da recapitarsi almeno due giorni prima della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data l’orario ed il luogo della riunione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano, e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo competono in particolare i seguenti compiti:
I Consiglieri decadono se non partecipano a due sedute consecutive senza giustificare la loro assenza. In caso di dimissioni o decadenza dalla carica, per qualunque motivo, del Consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione dell’Associato risultato il primo tra i non eletti alle votazioni effettuate per eleggere il Consiglio stesso, e così in progressione in caso di mancata accettazione; Il Consigliere cooptato dovrà poi essere sottoposto all’approvazione della prima Assemblea utile.
Il Consiglio Direttivo resterà comunque in carica finché il numero dei Consiglieri non scenda al di sotto di tre componenti . Nei casi di dimissioni del Presidente o della totalità meno due dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’Assemblea che provvederà al rinnovo delle cariche. Detta Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni e deve aver luogo nei successivi trenta .
Alle riunioni del Consiglio Direttivo, inoltre, ove le materie all’ordine del giorno lo richiedano, potranno essere invitati esperti e rappresentanti esterni all’Associazione per portare il loro contributo alla discussione; le persone invitate non hanno diritto di voto.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale soggetto ad approvazione e sottoscrizione da parte del Segretario e del Presidente.
Art. 11 – Presidente
Il Presidente è nominato dall’Assemblea. É eletto Presidente l’Associato che ottiene il voto della maggioranza degli Associati dell’Assemblea. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione e può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere l’Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa.
Il Presidente presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sulle stesse ed adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dai competenti Organi Sociali. Nei casi d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Il Presidente in caso di assenza viene sostituito dal vicepresidente. In caso di vacanza della carica, entro sessanta giorni, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea per la nuova elezione.
Art. 12 – Vice Presidente
Il Vicepresidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo.
Egli collabora con il Presidente nell’attuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti e lo sostituisce nel caso di sua assenza o impedimento.
Art. 13 – Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Egli interviene alle sedute dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico fungendo da segretario degli Organi predetti, con il compito di redigere i verbali delle riunioni e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.
Soprintende a tutti gli uffici dell’Associazione e provvede al buon andamento dei servizi, conservando i relativi contratti ed ordini.
Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità ed autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Art.14 – Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Egli presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Art. 15 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico si costituisce tramite elezione da effettuarsi all’interno del Consiglio Direttivo, è composto da 3 membri scelti su proposta del Presidente tra i Consiglieri del Consiglio Direttivo stesso ed ha durata biennale. Al Comitato Scientifico può essere delegato lo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Ai tre membri del Consiglio Direttivo potranno aggiungersi n.2 membri esterni, nominati con le stesse modalità previste per gli altri tre membri del Comitato. Il Consigliere designato quale Coordinatore scientifico ha il compito di coordinare le attività del Comitato Scientifico.
Art. 16 – Responsabile settore giovanile
Il Responsabile del settore giovanile è nominato su proposta del Presidente, tra i Consiglieri del Direttivo, tramite elezione da effettuarsi all’interno del direttivo stesso, la nomina ha durata biennale, ed ha il compito di coinvolgere nella vita dell’Associazione musico-terapisti in via di formazione, coadiuvandoli nel loro percorso di crescita.
Art. 17 – Esercizio Finanziario
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Art. 18 – Patrimonio
Il patrimonio del Associazione è costituito da:
Art. 19 – Divieto di distribuzione avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra gli Associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 20 – Modifiche Statutarie
Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea straordinaria e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni inoltre occorrerà il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti i quali rappresentino almeno la metà degli Associati.
Art. 21 – Controversie e Collegio Arbitrale
Tutte le controversie fra l’Associazione e gli Associati e fra gli Associati stessi sono sottoposte ad un Collegio Arbitrale costituito da 3 componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso.
Al collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.
Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento del Associazione è deliberato dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno tre quarti degli Associati.
Il patrimonio sociale risultante al momento dello scioglimento verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa designazione imposta dalla legge.
Art. 23 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.
Roma (RM), il 13/01/2017