Buongiorno a tutti e tutte,
Finalmente è online il sondaggio per chiedere di esprimervi direttamente sul riconoscimento della professione del/della musicoterapista.
Di seguito il link per votare:
https://docs.google.com/forms/d/1MXwdILzy9SagZuh3UMP10ZoqXNx10HFNVaaMbg08qoA/edit
Gentile studentessa , studente,
Ragioniamo.
In questo periodo storico che si prolunga ormai da trent’anni, in Italia si sta sperimentando di tutto, per quanto riguarda la musicoterapia. E mentre si sperimenta, ci si confronta, sia sul piano scientifico, epistemologico, istituzionale che giuridico. I legislatori ci osservano e vedono che molte realtà (associazioni e singoli) svolgono attività di musicoterapia e attività di formazione in musicoterapia, usando metodi (nel primo caso) e indirizzi (nell’altro) ben diversi; per cui essi stessi sono disorientati e non si decidono ad accogliere istanze di riconoscimento, specialmente se esse riguardano i segmenti professionali della filiera della salute. Finché non troveremo l’unità nelle procedure di ricerca, di prassi e di formazione professionale, non approderemo a nulla.
Nel frattempo molti colleghi fanno interventi di musicoterapia sotto mentite spoglie; altri, come nel mio caso, si sono messi addosso un’associazione; il sottoscritto presidente del CUM-Sanità, ha svolto questa professione come musicoterapista in un centro di riabilitazione convenzionato con la Regione Lazio.
La formazione è, si sa, sia pubblica che privata. La pubblica è gestita dal Miur, l’esercizio delle professioni è gestito dal Ministero di giustizia che nel nostro caso si coordina con il Ministero della salute. Fare un corso può essere lecito , ma non ha nulla a che vedere con l’esercizio della professione.
Moralmente ritengo che la cosa vada comunicata o, quantomeno, chiarita. Se ci fosse stato il riconoscimento della professione non esisterebbe il CUM-Sanità che sta operando proprio per ottenerlo.
La legge 4 non abilita all’esercizio della professione ma cerca di ordinare il mondo delle associazioni non organizzate escludendo l’area sanitaria , che compete alle professioni riconosciute che trova nel sito del Min. della Salute. Un corso anche ottimo non abilita all’esercizio di una professione con al suo interno la parola terapia. Per approfondire consulti www.musicoterapista.it , il movimento per il vero riconoscimento.
Esistono, inoltre, dei master approvati dai conservatori. Il problema non è nelle competenze messe in campo dalla docenza dei master ma è tutto istituzionale.
Le eccezioni che si possono sollevare sono molte, riguardo il riconoscimento e la riconoscibilità del titolo rilasciato.
Non voglio tediarti citando leggi dello Stato e decreti Miur ma ti assicuro che:
1- la Musicoterapia in Italia non è riconosciuta e quindi non esiste percorso formativo riconosciuto nè possibilità di rilasciare un diploma, ma solo un attestato. Il diploma può essere rilasciato solo dopo percorsi formativi inseriti negli ordinamenti didattici e assegnati ai settori delle discipline mediche o psicologiche o conservatoriali;
2- Non può essere riconosciuto nessun percorso formativo che non abbia le succitate caratteristiche neanche se condotto da un istituto legalmente riconosciuto come può essere l’Università o il Conservatorio, in quanto il corso non potrebbe essere abilitante all’esercizio della professione sociosanitaria del musicoterapista clinico perché tale professione non è ancora stata istituita e legalizzata.
3- nell’allegato dei bandi ci sono spesso parecchie imprecisioni. Una fra tutte è l’asserzione che il professionista che uscirebbe dal master sarebbe tutelato dalla legge 4/2013. Niente di più inesatto, in quanto, come affermato nelle premesse, quella del musicoterapista è una professione sociosanitaria e tutte le professioni che interagiscono con le patologie non possono essere garantite dalla legge 4 ma debbono essere garantite da pubblici elenchi depositati presso il Ministero della Salute e non presso il Ministero dello Sviluppo Economico come lo sono le professioni che hanno aderito alla legge 4/2013.
Dopo questa succinta premessa posso dire che ben vengano le sperimentazioni delle Università e dei Conservatori, ma il Biennio di Specializzazione in Musicoterapia può essere istituito soltanto se il Biennio va a completare una laurea magistrale in musicoterapia specializzandola e questa non può essere istituita se prima non si istituisce il triennio formativo di base in Musicoterapia il quale ultimo naturalmente potrebbe soddisfare anche chi intende lavorare con la musicoterapia in un settore che non sia clinico (legge 4/2013).
Tieni però sempre presente ciò che ho detto e mettiti in contatto, se vuoi, con il CUM Sanità. Ti aspettiamo.
Rolando Proietti Mancini.
Presidente CUM Sanità.
Il direttore del corso di Musicoterapia del Conservatorio di Mantova, dott. Livio Claudio Bressan, medico plurispecialista e neurologo al Bassini di Milano, nonché musicista pluridiplomato in Conservatorio e quest’anno insignito del prestigioso premio “Rosa Camuna”, conferitogli dalla regione Lombardia per meriti medico/scientifici per l’applicazione di terapie complementari, tra cui la Musicoterapia, ai pazienti affetti da Parkinson ed Altzheimer, approva l’operato del CUM per il riconoscimento della figura professionale del/ della Musicoterapista in ambito sociosanitario e accorda il contributo del Conservatorio di Mantova al “Dossier Documentazione Sociosanitaria Partecipata”.
CONSIGLIO UNITARIO DEI MUSICOTERAPISTI ITALIANI-CUM-SANITA’
REGISTRATO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 2 AURELIO
N.8143 SERIE 3 DATA 12-10-2016 – CODICE FISCALE 97906320581
La legge 4 del 2013 fu approvata di corsa, all’ultimo istante del Governo Monti, per facilitare il miglioramento organizzativo delle professioni emergenti, escludendole però tassativamente dall’area sanitaria ( ricordo inoltre a tutti la deliberazione del febbraio 2013 approvata dalla Conferenza Stato-Regioni su proposta dell’allora Ministro Balduzzi ).
Dopo 5 anni dall’entrata in vigore e dall’applicazione incontrollata di detta legge, dobbiamo però constatare l’esistenza di un enorme numero di “nuovi professionisti” pseudosanitari, che INVECE DI PROCEDERE CON UNA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO AL MINISTERO DELLA SALUTE, si auto-referenziano come tali, utilizzando subdolamente la legge 4 per esercitare attività a volte di rilievo, ma in taluni casi di pessimo livello.
Vedasi ad esempio una inchiesta di Nadia Toffa delle “Iene”, che cito a margine, e la propaganda di uno dei tanti, infiniti corsi, che promettono la possibilità di esercitare una professione con il suffisso “terapia”.
La legge 4/2103 rimanda anche alle cosiddette NORME UNI ( che andrebbero elaborate nel rispetto delle normative legislative di settore ) , che dovrebbero stabilire alcune regole tecniche (non obbligatorie) per i nuovi professionisti .
Il fatto è che le cosiddette NORME UNI sono state emanate anche per professioni con il suffisso “terapia” da commissioni composte da esponenti delle associazioni dei professionisti interessati , ponendo nei corsi necessari per ottenerle spesso contenuti squisitamente sanitari.
Che significa ciò?
Significa che talune associazioni comunicano subliminalmente, nelle loro pubblicità, la possibilità di poter fare “terapia” frequentando il loro corsi, con possibili ricadute negative sui corsisti e sull’utenza.
Mi chiedo, e chiedo a chi di dovere, stante questa situazione, se non sia giunto il momento, non più rinviabile, di rivedere, revisionare, migliorare detta legge 4 del 2013, dando al Ministero reali strumenti di controllo e intervento, perché tanti giovani cercano ovviamente di entrare nel mondo sanitario in modo originale con “certificazioni creative” di ogni tipo, auto qualificandosi, per quello che arbitrariamente dicono di essere, citando, sul proprio curriculum: “in base alla legge 4 del 2013”, e ritrovandosi poi anche beffati dalla assenza di sbocchi occupazionali.
Ossequi.
Inchiesta Iene: Le false cure che non guariscono
(Dopo il minuto 13,30 la fattucchiera afferma che “glielo permette la legge 4 del 2013”, e nessuno smentisce….)
PRIMO ESEMPIO
https://www.afiw.it/corsi-regionali/musicoterapista/
SECONDO ESEMPIO